Tasse e Kickstarter

Scopriamo come gestire le Tasse e Kickstarter.

Il crowdfunding è un sistema di finanziamento “collettivo” in forte espansione nel mondo del web, a cui partecipano numerosi backers intenzionati a sostenere progetti che altrimenti non potrebbero essere realizzati per mancanza di fondi necessari.
Conoscere come gestire al meglio le tasse derivanti da campagne Kickstarter e le relative aperture di posizioni fiscali, è un tassello importante del tuo progetto.

Quali sono gli obblighi Iva che si pongono per ognuno di questi modelli?
Con l’interpello n. 137/2018, l’Agenzia delle Entrate è stata molto chiara sul come agire in termini fiscali. Infatti, nelle sue parole “[…] nel momento in cui verrà raggiunta la soglia minima per la realizzazione del progetto, i finanziatori, da un lato perderanno il diritto di recuperare la somma erogata, dall’altro, acquisteranno il diritto di ricevere uno dei prototipi finanziati.
A questo punto, la piattaforma internet accrediterà i relativi importi al proponente che […] sarà tenuto da aprire una posizione IVA e fatturare ai singoli finanziatori[…]. Nell’ipotesi in cui la soglia minima difinanziamento prevista non venga raggiunta nel termine stabilito, l’operazione si intenderà non realizzata, con la conseguenza che il finanziamento ricevuto non assumerà alcuna rilevanza fiscale”, fa intendere che, qualora il proponente non riuscisse a raggiungere la somma richiesta intermini di finanziamento, non sarà obbligato ai fini Iva.
Va da sé interpretare le parole dell’ente nazionale come di non obbligatorietà dell’apertura di una P.Iva, se non quando vi è maturazione dell’obbligo alla fatturazione – dunque, quando (e solo se) vi è il raggiungimento dell’importo richiesto dal promotore del crowdfunding.

D’altro canto, le piattaforme di crowdfunding sbloccheranno le somme finanziate solo al momento del raggiungimento dell’importo richiesto; di converso, qualora quell’importo non venisse raggiunto, nemmeno potrà parlarsi di crowdfunding, se non fosse per il fatto che vi è mancanza della ratio propria del crowdfunding stesso!

Di conseguenza, gli investitori si vedranno rimborsare gli importi versati: una situazione del genere non può avere alcuna valenza ai fini Iva, dato che il promotore non riceverà mai gli investimenti oggetto della campagna di crowdfunding.
Dunque: quest’ultimo verso chi emetterebbe fattura? e soprattutto, perché dovrebbero nascere, in capo ad egli, obblighi ai fini iva o delle tasse derivanti da campagne Kickstarter?.

Capiamo, ora, le differenze in campo tasse e fisco che esistono tra il crowdfunding donation based e il reward based. Come mai queste due tipologie?
Perché, ad oggi, sono quelle maggiormente esercitate dai progettisti in fase di start-up, ossia in quella fase iniziale utile a comprendere quanto davvero un prodotto o un servizio specifico possano ricevere “consensi” da parte del pubblico (dunque, se possano davvero funzionare o meno!).

Quando parliamo di reward based, vale la regola detta in precedenza, secondo la quale è obbligatoria l’applicazione dell’iva solo quando vi è il raggiungimento dell’importo richiesto in campagna crowdfunding, con conseguente obbligo di fatturazione.
Nel caso di donation based, invece, l’Iva non può trovare applicazione in quanto gli investitori devolvono altruisticamente il proprio denaro per una specifica causa, non ricevendo – in cambio – alcuna ricompensa o, al massimo, un riconoscimento simbolico spesso intangibile. In tal caso, quindi, come anche riportato dalla Commissione Europea nel Value Added Tax Committee del 2015, la campagna crowdfunding non sarà imponibile Iva.

La trattazione degli aspetti riguardanti le tasse in merito al social-lending based all’equity based, non trova particolare riscontro in quanto tali tipologie di finanziamenti riguardano soprattutto progetti “messi in campo” da aziende già ben strutturate – come, ad esempio, Srl costituite in forma di start-up innovative.


Una volta ricevuti i finanziamenti richiesti in crowdfunding, quale sarà la forma giuridica più conveniente sotto l’aspetto fiscale per il/i promotore/i dei prodotti/servizi oggetto dei finanziamenti?

Purtroppo, non è possibile dare una risposta univoca a questa domanda, perché vorrebbe dire che per tutte le tipologie di business (e quantunque siano i “soci” partecipanti a quel business) sarebbe possibile utilizzare qualsiasi persona giuridica esistente nel nostro sistema legislativo.
Ebbene, le cose non possono dirsi così semplici: il legislatore ha messo a disposizione diversetipologie di “figure giuridiche societarie”, dalla società semplice alla società di capitali; dalla fondazione alla associazione culturale (e non). L’individuazione della forma giuridica“maggiormente conveniente” dipenderà da più fattori (da valutare in combinata tra loro):

  • –  tipologia di attività da svolgere
  • –  fatturato stimato
  • –  somme economiche stanziate
  • –  numero di soci operanti
  • –  presunti costi inerenti le attività da svolgere
  • –  potenziali clienti (nazionali o internazionali)

Per scoprire quale sia la forma più congeniale per il tuo progetto su Kickstarter ed approfondire il tema fisco e tasse, clicca il pulsante a seguire.

Dott.ssa Adriana Valentino